COMUNICATO STAMPA – 24 giugno 2008

Circolazione stradale, chiarimenti su limitazioni al transito per dimensioni e massa

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con lettera prot. Prot.  0050502 del 16 giugno 2008 chiarisce e ribadisce come un Sindaco può limitare la circolazione stradale per dimensioni e massa solo in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade. In tale ordinanza il cittadino deve evincere che sia stata effettuata una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi. In particolar modo, il cittadino deve evincere che sia stata effettuata una analisi dello stato dei luoghi che certifichi l’impossibilità di transito per veicoli aventi una certa lunghezza, larghezza, altezza o massa, in relazione alle caratteristiche della strada nonché il risultato dell’istruttoria effettuata sulla reale necessità ed opportunità di emanare l’ordinanza limitativa.

Se le accertate caratteristiche tecniche della strada non permettono l’effettivo transito a veicoli aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza o massa, non può logicamente sussistere una limitazione del divieto circoscritta ad alcuni utenti in quanto il parametro altezza, larghezza, lunghezza o massa prescinde dal tipo di veicolo. Un provvedimento che, sic et simpliciter, limitasse il transito per altezza, larghezza, lunghezza o massa solamente ad alcune categorie di veicoli sarebbe affetto da un’evidente causa di illegittimità per violazione del criterio di imparzialità e di disparità di trattamento, in violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente sancito dagli articoli 3 e 16 della Costituzione, operando un’irragionevole discriminazione fra gli utenti della strada.

Inoltre non v’è alcuna ragione logica e giuridica per la quale la limitazione debba sussistere per determinati periodi di tempo a meno che la conformazione strutturale della strada oggetto della limitazione sia sottoposta a ciclica modificazione.

Pertanto, frutto di eccesso di potere per disparità di trattamento deve essere ritenuta l’ordinanza che vieti il transito a veicoli aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza o massa solamente per alcune categorie di utenti (esempio autocaravan) per determinati periodi di tempo. Difatti, non possono essere concesse deroghe  (per dimensioni o per massa) se il provvedimento di limitazione alla circolazione è legato alle condizioni geometriche ovvero strutturali della strada.

Ovviamente possono essere concesse deroghe per esigenze gravi ed indifferibili o per accertate necessità e subordinate a speciale condizioni e cautele come stabilito dal Codice della Strada.

Ai sindaci il dovere di verificare la correttezza delle ordinanze limitatrici del transito a veicoli aventi una certa altezza, lunghezza, larghezza o massa provvedendo, se del caso, alla revoca o alla rettifica delle medesime in conformità alle disposizioni emanate. Responsabilità, civili e penali, derivanti da un’eventuale attività omissiva ricadono sul gestore della strada inadempiente, che potrebbe essere chiamato a risponderne dall’autorità giudiziaria competente, nonché dalla Corte dei Conti qualora si dovesse configurare l’ipotesi di danno erariale.

Isabella Cocolo

Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

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