COMUNICATO
STAMPA – 24 giugno 2008
Circolazione stradale, chiarimenti su limitazioni al transito per
dimensioni e massa
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con
lettera prot. Prot. 0050502 del 16
giugno 2008 chiarisce e ribadisce come un Sindaco può
limitare la circolazione stradale per dimensioni e massa solo in
relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle
strade. In tale ordinanza il cittadino deve evincere
che sia stata effettuata una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare
la sussistenza delle esigenze e dei motivi. In particolar modo, il cittadino deve
evincere che sia stata effettuata una analisi dello stato dei luoghi che
certifichi l’impossibilità di transito per veicoli aventi una certa lunghezza,
larghezza, altezza o massa, in relazione alle caratteristiche della strada
nonché il risultato dell’istruttoria effettuata sulla reale necessità ed
opportunità di emanare l’ordinanza limitativa.
Se le accertate
caratteristiche tecniche della strada non permettono l’effettivo transito a
veicoli aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza o massa, non può
logicamente sussistere una limitazione del divieto circoscritta ad alcuni
utenti in quanto il parametro altezza, larghezza, lunghezza o massa prescinde
dal tipo di veicolo. Un provvedimento che, sic
et simpliciter, limitasse il transito per altezza, larghezza, lunghezza o
massa solamente ad alcune categorie di veicoli sarebbe affetto da un’evidente
causa di illegittimità per violazione del criterio di imparzialità e di
disparità di trattamento, in violazione del principio di uguaglianza
costituzionalmente sancito dagli articoli 3 e 16 della Costituzione, operando
un’irragionevole discriminazione fra gli utenti della strada.
Inoltre non v’è
alcuna ragione logica e giuridica per la quale la limitazione debba sussistere
per determinati periodi di tempo a meno che la conformazione strutturale della
strada oggetto della limitazione sia sottoposta a ciclica modificazione.
Pertanto, frutto
di eccesso di potere per disparità di trattamento deve essere ritenuta
l’ordinanza che vieti il transito a veicoli aventi una certa altezza,
larghezza, lunghezza o massa solamente per alcune categorie di utenti (esempio
autocaravan) per determinati periodi di tempo. Difatti, non possono essere
concesse deroghe (per dimensioni o per
massa) se il provvedimento di limitazione alla circolazione è legato alle
condizioni geometriche ovvero strutturali della strada.
Ovviamente possono
essere concesse deroghe per esigenze gravi ed indifferibili o per accertate
necessità e subordinate a speciale condizioni e cautele come stabilito dal
Codice della Strada.
Ai sindaci il dovere di verificare la correttezza
delle ordinanze limitatrici del transito a veicoli aventi una certa altezza,
lunghezza, larghezza o massa provvedendo, se del caso, alla revoca o alla
rettifica delle medesime in conformità alle disposizioni emanate.
Responsabilità, civili e penali, derivanti da un’eventuale attività omissiva
ricadono sul gestore della strada inadempiente, che potrebbe essere chiamato a
risponderne dall’autorità giudiziaria competente, nonché dalla Corte dei Conti
qualora si dovesse configurare l’ipotesi di danno erariale.
Isabella
Cocolo
Presidente dell’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti
posta al seguente indirizzo: via San Niccolò, 21 - 50125 Firenze
telefoni: 055 2340597 - 328
8169174 - 329 3266512
e-mail
a: info@coordinamentocamperisti.it
telefax
al numero: 055 2346925